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C. Appello Torino - Amministr.straord. - Atto di straordinaria amministrazione che genera un credito di natura prededucibile.

Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 30/01/2013 - 08:30

Appello Torino, 17 dicembre 2012 - Pres. Caterina Mazzitelli - Est. Stalla.

Amministrazione straordinaria - Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza - Gestione dell'impresa in capo al debitore nella fase di osservazione - Rendiconto - Atti di straordinaria amministrazione che generano crediti prededucibili - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità.

Amministrazione straordinaria - Periodo di osservazione - Gestione in capo debitore - Controllo del commissario giudiziale - Opportunità e convenienza sostanziale - Responsabilità - Sussistenza.

Amministrazione straordinaria - Compimento di atti non autorizzati - Inefficacia nei confronti della massa - Obbligo restitutorio - Sussistenza - Ritenuta d'acconto - Richiesta di ripetizione all'amministrazione finanziaria - Onere del soggetto obbligato alla restituzione.

Ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 270/99, gli effetti della dichiarazione dello stato d'insolvenza sono individuati attraverso il richiamo di talune disposizioni relative al fallimento (artt. 45 e 52) e, soprattutto, al concordato preventivo (artt. 16, 168 e 169). Allorquando, nella c.d. fase di osservazione, la gestione dell'impresa rimanga in capo al debitore (compreso quindi il liquidatore se trattasi di società) questa deve essere rendicontata e ogni atto di straordinaria amministrazione che ingeneri un credito di natura prededucibile ex artt. 111 l.f. e 20 d. lgs. 270/99 perché connesso alla continuazione dell'impresa, esso presuppone, ex art. 167 l.f., pur sempre - quale condizione di efficacia ed opponibilità nei confronti della massa - che venga autorizzato dal giudice delegato. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il Commissario giudiziale nella c.d. fase di osservazione, qualora la gestione dell'impresa rimanga in capo al debitore, ha un dovere di controllo non soltanto formale o procedurale ma anche di opportunità e convenienza sostanziale per la massa, rispondendo, in caso di omissione, a titolo risarcitorio. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Qualora all'importo oggetto di restituzione, in quanto inefficace nei confronti della massa, sia stata operata la ritenuta d'acconto tale versamento - ancorché effettuato ex lege nelle mani dell'amministrazione finanziaria - poggia su una causale altrettanto inefficace per cui sarà eventualmente onere del soggetto obbligato alla restituzione ripetere tale importo direttamente dall'amministrazione finanziaria, stante il venir meno della materia imponibile a suo carico. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it [1] - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Corte d'Appello di Torino [2]
Concetti di diritto fallimentare: 
amministrazione straordinaria [3]
prededuzione [4]
AllegatoDimensione
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Art. 16. - Sentenza dichiarativa di fallimento. [6]
Art. 45. - Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento. [7]
Art. 52. - Concorso dei creditori. [8]
Art. 167. - Amministrazione dei beni durante la procedura. [9]
Art. 168. - Effetti della presentazione del ricorso. [10]
Art. 169. - Norme applicabili. [11]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
Art. 40 - Domanda di accesso alla procedura. [12]
Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. [13]
Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. [14]
Art. 151 - Concorso dei creditori. [15]
Art. 46 - Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo. [16]
Art. 94 - Effetti della presentazione della domanda di concordato. [17]
Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione. [18]
Art. 54 - Misure cautelari e protettive. [19]

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