Tribunale di Udine – Opponibilità al curatore della clausola arbitrale nel procedimento arbitrale da iniziarsi successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 16/09/2013 - 17:23Tribunale di Udine, sentenza n. 1085 del 23 agosto 2013 - dott. Francesco Venier
Compromesso e arbitrato - Clausola compromissoria stipulata dal fallito - Efficacia nei confronti del fallimento - Procedimento arbitrale successivo alla dichiarazione di fallimento - Efficacia nei confronti del fallimento del contratto nel quale la clausola è inserita - Rilevanza.
Premessa la piena compatibilità tra fallimento ed arbitrato, desumibile dagli artt. 25 n. 7, 35 comma 1 e 83 bis della legge fallimentare, va rilevato che gli effetti del fallimento sull’efficacia delle clausole compromissorie stipulate dal fallito non sono specificamente disciplinati dalla legge, al di fuori del caso in cui il procedimento arbitrale sia già pendente alla data del fallimento (art. 83 bis. L.f.). Nel caso in cui il procedimento arbitrale debba iniziarsi successivamente alla dichiarazione di fallimento l’opponibilità al curatore della clausola compromissoria dipende dall’efficacia nei confronti del fallimento del contratto nel quale è inserita. (Nel caso specifico il contratto che conteneva la clausola compromissoria era un contratto d’appalto scioltosi con il fallimento). Francesco Gabassi – Riproduzione riservata.
Provvedimento segnalato dall’avv. Stefano Milillo.
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