Tribunale di Milano – Natura endofallimentare del giudizio di opposizione allo stato passivo ed inammissibilità dell’intervento o della chiamata del terzo.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 06/03/2014 - 23:41Tribunale di Milano, Sez. II civ., decr., 1 agosto 2013, Pres. Bruno, Rel. Lupo.
Opposizione allo stato passivo – Riforma del 2006 – Giudizio endofallimentare – Intervento del terzo – Chiamata del terzo - Inammissibilità.
Dopo la riforma del 2006, il giudizio di opposizione allo stato passivo è un giudizio esclusivamente endofallimentare che viene deciso non con sentenza, ma con decreto che assume rilievo unicamente ai fini del concorso e quindi non è idoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi dal fallimento e dai creditori concorrenti. Pertanto, quanto alla richiesta di emissione di ordine ex art. 107 c.p.c., non è ammissibile l’intervento né la chiamata di terzi nel giudizio in questione. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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