In www.unijuris.it – voce “bancarotta”
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 01/06/2015 - 08:44
Corte d'Appello di Trieste, II Sezione penale, 24 febbraio 2015 [1]– Pres. Reinotti – Consiglieri Rigo e Ferraro.
Ad integrare l'elemento psicologico del diritto di bancarotta semplice è sufficiente la mera colpa, tuttavia per ravvisarne la sussistenza va tenuta presente l'intera condotta del fallito in quanto nelle varie ipotesi di reato sussunte nell'art. 217 L.F. la colpa si connota diversamente e se è relativamente agevole ravvisarla in una tenuta negligente o superficiale delle scritture contabili obbligatorie, altra e diversa situazione è quella che può connotare il non aver richiesto tempestivamente il fallimento dell'impresa e della società. Non v'è dubbio, infatti, che l'imprenditore o l'amministratore è naturalmente ed umanamente già di per sè poco incline a dare per scontato il default dell'iniziativa economica da lui fino a quel momento guidata, tanto più laddove, sino a poco prima del dissesto, l'attività si sia dimostrata economicamente efficace e produttiva e laddove le difficoltà finanziarie, pur protrattesi per più esercizi, siano dovute non a sconsiderate iniziative gestionali o ad incapacità strutturale di svolgere l'attività, bensì a fattori esterni sopravvenuti.
Pare difficile sostenere con un certo grado di certezza che l'accanimento mostrato e documentato dell'imputato nel cercare contatti ed incontri per accedere a finanziamenti sia stato motivato dalla volontà di ritardare il fallimento e non dalla speranza di un possibile risanamento dell'attività economica. Questo ancor più qualora abbia tenuto correttamente le scritture contabili e non abbia approfittato della situazione per disperdere o distrarre le componenti residue del patrimonio.