Tribunale di Mantova – Se l’esistenza del credito non è provata, l’istanza di fallimento proposta dal creditore va rigettata per carenza di legittimazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 08/06/2015 - 18:32
Tribunale di Mantova, 26 febbraio 2015 – Pres. Alfani, Est. Gibelli.
Fallimento – Istanza di fallimento – Creditore – Legittimazione dell’istante – Esistenza del credito – Requisito imprescindibile – Debiti verso terzi – Distinzione – Carenza di presupposti.
Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Poteri del Tribunale – Valutazioni fondatezza del credito – Esclusione – Esistenza del credito – Prova – Contestazione – Carenza di presupposti – Istanza di fallimento – Rigetto.
Fallimento – Istanza di fallimento – Rigetto – Esistenza del credito – Carenza presupposti – Pronunce di legittimità – Assenza – Spese di lite – Compensazione.
La sussistenza del credito in capo al soggetto istante per la dichiarazione di fallimento è una condizione imprescindibile dell’azione. Infatti, mentre l’esistenza di debiti verso soggetti diversi dall’istante rileva ai fini della valutazione dello stato di insolvenza del debitore, l’esistenza del credito dell’istante è il requisito che legittima il creditore a promuovere il procedimento, di talché, in assenza di legittimazione, viene a mancare il presupposto per la dichiarazione di fallimento. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
In sede di dichiarazione di fallimento, non rientra nei poteri del Tribunale quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, atteso che, se si opinasse diversamente, la valutazione espressa dal Tribunale in sede prefallimentare si risolverebbe in un giudizio prognostico sull’esito della lite da instaurare – espresso, peraltro, sulla base degli atti esistenti al momento della decisione sull’istanza di fallimento e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull’esistenza del credito – caratterizzato, conseguentemente, da un ampio margine di discrezionalità. Ne consegue che dinanzi ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, la cui contestazione è sub judice, il Tribunale non può che rigettare l’istanza di fallimento in quanto risulta carente la prova dell’esistenza del credito, che attribuisce all’istante la legittimazione ad attivare la procedura per la dichiarazione di fallimento (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato l’istanza di fallimento promossa dal creditore, essendo la pretesa creditoria, fondata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, contestata dalla società debitrice e oggetto di accertamento giudiziale). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
L’assenza di pronunce di legittimità in ordine al rigetto dell’istanza di fallimento per difetto del requisito di cui all’art. 6 L.F., ovvero dell’esistenza del credito dell’istante, giustifica la compensazione delle spese ed esclude la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
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