Tribunale di Firenze – Instaurazione di una procedura di sovraindebitamento ed estinzione anticipata delle azioni esecutive individuali già iniziate: intangibilità degli atti compiuti.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 29/08/2016 - 10:34
Tribunale di Firenze 06 luglio 2016 - Est. Schiaretti.
Crisi da sovraindebitamento – Accordo di composizione – Improcedibilità delle azioni esecutive – Tutela dei terzi ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. - Intangibilità dell’aggiudicazione e dell’assegnazione già compiuta.
La disposizione dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., che tutela il terzo aggiudicatario o assegnatario in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo che avvenga dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, trova applicazione anche nell’ipotesi di improcedibilità dell’esecuzione individuale a seguito dell’instaurazione di una procedura di sovraindebitamento ex art. 10, secondo comma, lett. c) della L. 3/2012. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15581.pdf [1]