Tribunale di Roma – Fallimento: non prededucibilità del credito del legale che abbia assistito il fallito in sede di concordato preventivo, in caso di mancata ammissione a detta procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 05/06/2017 - 15:47Tribunale di Roma, Sez. Fall., 01 marzo 2017 - Pres. Antonino La Malfa, Rel. Luigi Argan, Giud. Fabio De Palo.
Domanda di concordato preventivo – Mancata ammissione – Contestuale dichiarazione di fallimento – Legale del debitore - Attività svolta nella precedente fase – Domanda di insinuazione al passivo - Prededuzione del credito – Esclusione - Riconoscimento del solo privilegio.
Deve essere attribuito il solo privilegio ex art. 2751 n.2 bis c.c. ma non la prededuzione ex art. 111 bis l.f. all' avvocato, o come nel caso ad una societa' di professionisti, per le prestazioni necessarie, stragiudiziali e giudiziali, all'ammissione ad una procedura di concordato preventivo di un' impresa allorquando la domanda di concordato venga respinta e venga dichiarato il fallimento [cfr. tra le altre, in questa rivista, Corte di Cassazione 10/01/2017 n. 280 https://www.unijuris.it/node/3175 [1], decisione che comunque subordina la prededuzione al vantaggio arrecato ai creditori, ma, seppure in senso sostanzialmente difforme, Corte di Cassazione 01/11/2016 n. 23108 e 04/11/2015 n. 22450 https://www.unijuris.it/node/3088 [2] e https://www.unijuris.it/node/2728 [3]]. (Giovanni Arcieri – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dallo Studio legale Arcieri
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Roma 1 marzo 2017.pdf [7] | 1.01 MB |