Corte di Cassazione (17703/2017) - Dichiarazione di fallimento di società in costanza di un concordato preventivo omologato e non risolto. Possibilità che il giudice ritenga motivatamente inattendibili i bilanci societari.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 28/11/2017 - 17:09Corte di Cassazione, Sez.VI, 17 luglio 2017 n. 17703 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Concordato preventivo omologato e non risolto – Creditore insoddisfatto - Istanza di fallimento – Ammissibilità – Credito dichiarato – Misura falcidiata dalla proposta – Condizione necessaria.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Debitore – Bilanci degli ultimi tre esercizi – Deposito – Possibilità per il giudice di considerarli inattendibili – Ipotesi di non fallibilità – Onere della prova gravante sul debitore.
Non sussistono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società in costanza di un concordato preventivo omologato e non risolto laddove la stessa continui a non onorare i propri debiti e purché il creditore istante faccia valere il suo credito nella misura falcidiata e non in quella originaria, ciò in quanto l’iniziativa del creditore ex art. 6 L.F. non risulta condizionata dal precetto di cui all’art. 184 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore ex art. 15 L.F. deve presentare in sede di procedimento ex art. 15 l.fall., costituisce la base documentale imprescindibili di quella procedura, ma non anche una prova legale, sicché, ove il giudice li ritenga motivatamente inattendibili, l’imprenditore fallendo (che al contrario non può di sua iniziativa disattenderli) rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento a questa seconda massima, cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. I, 30 giugno 2014 n.14790 https://www.unijuris.it/node/2502 [1]]