Corte di Cassazione (24752/2018) - Omissione sistematica del pagamento di contributi fiscali e previdenziali e bancarotta ex art. 223, secondo comma, n. 2 l.fall.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 16/07/2018 - 16:24Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 giugno 2018 n. 24752 - Pres. Carlo Zaza, Rel. Giuseppe Riccardi.
Bancarotta impropria - Amministratori, direttori generali e sindaci - Obblighi contributivi e previdenziali – Sistematica dolosa omissione - Aumento dell'esposizione debitoria della società – Causazione del fallimento – Comportamento costituente reato.
Bancarotta fraudolenta impropria – Differenze rispetto alla bancarotta patrimoniale – Diminuzione dell'attivo patrimoniale – Presupposto non richiesto – Depauperamento patrimoniale causativo del fallimento – Integrazione del reato – Condizione sufficiente.
La fattispecie criminosa di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2 l.fall., si deve ritenere che possa essere integrata anche dalla violazione, deliberata, sistematica e protratta nel tempo dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società poi inevitabilmente fallita; ciò si può evincere dall'avere il legislatore utilizzato il termine "operazioni" che è semanticamente più ampio di quello "azioni" e ricomprende l'insieme della condotte, attive ed omissive, coordinate alla realizzazione di un piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2 L.F. anche quando amministratori, direttori generali e sindaci hanno posto in essere operazioni dolose che hanno determinato, a prescindere da una diminuzione in termini algebrici dell'attivo, comunque un depauperamento patrimoniale non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, cagionandone così il fallimento. Pertanto, contrariamente a quanto avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 L.F., in cui la condotta distrattiva o dissipativa deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che questa abbia determinato il fallimento (che è sufficiente che poi comunque intervenga), nella bancarotta impropria le operazioni dolose, che non necessariamente devono costituire distrazione o dissipazione di attività, non è necessario provichino un immediato depauperamento della società, ma è sufficiente creino o aggravino una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento di questa [nello specifico, la sitematica dolosa omissione del pagamento di contributi fiscali e previdenziali aveva, nelle immediatezze delle relative scadenze, comportato, persino, un risparmio patrimoniale, ma aveva, alla lunga, comunque causato un accumulo di interessi e sanzioni, tale da causare il fallimento della società]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2024752.2018.pdf [1]