Tribunale di Venezia - Concordato preventivo "misto" e applicazione del principio della prevalenza qualitativa della continuità aziendale rispetto alla liquidazione dei beni: presupposto necessario.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 23/07/2018 - 11:09Tribunale di Venezia, Sez. Fall., 05 luglio 2018 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Martina Gasparini, Giud. Gabriella Zanon.
Concordato preventivo c.d. misto – Prosecuzione in misura ridotta dell' attività – Attivo retraibile dalla continuità – Rapporto col ricavato dalla liquidazione – Previsione di un minor realizzo – Giudizio di ammissione alla procedura – Favor legislativo – Realtà aziendale – Operatività non del tutto marginale – Condizione necessaria.
Deve ritenersi ammissibile, in quanto rispondente al favor legislativo a favore della prosecuzione aziendale, la proposta di concordato preventivo c.d. misto, seppure preveda che i creditori chirografari possano venir soddisfatti in misura inferiore al 20% e che le risorse retraibili dalla continuità aziendale risultino, a motivo di un fisiologico ridimensionamento dell'azienda rispetto alla realtà aziendale andata in crisi, di molto inferiori alla risorse provenienti dai cespiti liquidabili in quanto non più funzionali all'esercizio dell'impresa; ciò, però, a condizione che il mantenimento della realtà aziendale risulti, comunque, non del tutto marginale, in ragione del mantenimento della struttura operativa e dell'elevato numero dei dipendenti coinvolti, onde possa trovare applicazione il principio della "prevalenza qualitativa" . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine 28 febbraio 2017 https://www.unijuris.it/node/3251 [1]]