Tribunale di La Spezia – Crisi da sovraindebitamento: inammissibilità del piano del consumatore che preveda una moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati superiore all'anno. Domanda subordinata di accordo di composizione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 26/09/2018 - 10:42Tribunale di La Spezia, 13 giugno 2018 – Giud. Gabriele Giovanni Gaggioli.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati – Moratoria utra-annuale – Previsione - Inammissibilità – Domanda subordinata - Accordo di composizione – Natura negoziale – Dilazione eccessiva dei pagamenti – Ammissibilità – Possibilità per i creditori di cautelarsi - Espressione di voto negativo.
L'opportunità per i creditori di cautelarsi, tramite l’espressione di un voto negativo, rispetto a proposte di concordato preventivo, in particolare con continuità aziendale, di accordi di ristrutturazione di debiti, ma anche di accordi, con continuazione dell'attività d'impresa, di composizione della crisi da sovraindebitamento, che prevedano pagamenti che essi ritengano troppo dilazionati nel tempo rispetto alle loro esigenze economiche, non ricorre nella diversa ipotesi di formazione di un piano del consumatore di cui alla L. 3/2012, artt. 7, 8, 9 e 12 bis, in quanto in tal caso, stante la possibilità per il giudice di giungere all'approvazione previa semplice discussione alla presenza delle parti interessate e, perciò, a prescindere da una qualsivoglia espressione di voto che conferisca anche a quella procedura un qualche carattere negoziale, risulta precluso, a pena di declaratoria di non ammissione del piano, in modo tassativo, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, di detta legge, il pagamento ultra-annuale dei crediti privilegiati [nello specifico il tribunale pur avendo per tale motivo dovuto negare l'ammissione del proponente alla fase di omologa del piano del consumatore, ha, pur tuttavia, deciso, alla luce del principio di economia processuale propria dell'ordinamento, nel senso della prosecuzione del procedimento nelle forme dell'accordo di composizione della crisi, in quanto il proponente aveva, in sede di memoria integrativa del piano, prospettato, chiedendo genericamente "di essere ammesso ai benefici della legge 3/2012", un'istanza di ammissione, seppur in via subordinata, anche a quella alternativa procedura prevedente un accordo con i creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)