Corte di Cassazione (26924/2017) - Fallimento: ammissione al passivo, anche in assenza della prova del rapporto fondamentale, di un credito assistito da lettera di patronage.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 21/11/2018 - 10:04Corte di Cassazione, Sez. VI civ. Sottosez. 1, 14 novembre 2017 n. 26924 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Loredana Nazzicone.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Credito riconosciuto dal debitore principale - Lettera di patronage assistita da data certa – Indicazione dell'importo massimo garantito - Accoglimento dell'impugnazione.
In tema di opposizione allo stato passivo deve essere ammesso al passivo della società garante, anche in assenza della prova del rapporto fondamentale, un credito oggetto di riconoscimento da parte della debitrice principale, specie se assistito da una "lettera di patronage"avente data certa e ciò in quanto, nel primo caso si viene ad operare, in forza dell'art. 1988 c.c. un'astrazione processuale, comportante una rilevatio ab onere probandi che dispensa colui a favore del quale il riconoscimento è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale e, nel secondo, in quanto a quella forma di garanzia, che ai sensi dell'art. 1333 c.c. obbliga il solo garante, risulta estensibile il disposto dell'art. 1938 c.c. relativo alle garanzie "omnibus" che richiede unicamente che debba essere indicato l'importo massimo garantito, senza che occorra il riferimento specifico al credito azionato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)