Tribunale di Napoli – Fallimento: configurabilità o meno dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. rispetto ad un atto di scissione societaria posto in essere dalla debitrice. Questione non affrontata.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 18/01/2019 - 09:48Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 26 novembre 2018 – Giudice Mario Fucito.
Modifiche degli assetti societari – Scissione in particolare – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Non configurabilità – Tutela già prevista dall'art. 2506 quater c.c. - Ambito fallimentare - Revocabilità ex art. 67 L.F. o 2901 c.c. - Questione non affrontata.
Stante che la specifica normativa codicistica (artt. 2395, 2503, 2504 quater e 2506 ter c.c.) regola completamente le modalità per impedire od ovviare alla possibilità che le modifiche straordinarie (fusioni o scissioni) degli assetti societari si possano rivelare o risultino invalide e che, in particolare, l'art. 2506 quater c.c., già prevede un sistema snello e pratico per tutelare, mediante il meccanismo della sussidiarietà, i creditori della società che si sia scissa, si deve negare la configurabilità a tal fine di un'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., che miri a recuperare il patrimonio originariamente posto da quella società a garanzia delle sue obbligazioni laddove trasferito alla società scissionaria. Si deve però ritenere che meriterebbero un esame particolare le diverse ipotesi [nello specifico, non affrontate] di configurabilità, rispetto all'atto di scissione, in ragione della diversa natura e funzione della revocatoria fallimentare, della revocatoria ex art. 67 L.F. e, per le finalità di bancarotta nell'atto di scissione, di ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per i debiti sorti dopo la scissione in capo alla società scissa con preordinazione del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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