Tribunale di Padova – Insinuazione al passivo di un credito di rivalsa IVA e previdenziale: non riconoscibilità del privilegio se la prestazione professionale risulta essersi svolta anteriormente alla novella dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 21/02/2019 - 15:51Tribunale di Padova, Sez. I, 02 gennaio 2019 – Pres. Rel. Giovanni G. Amenduni, Giudici Manuela Elburgo e Micol Sabino.
Fallimento – Stato passivo – Professionista – Credito di rivalsa IVA e previdenziale – Art. 2751 bis n. 2 c.c.- Norma di diritto sostanziale - Entrata in vigore della novella – Prestazioni svolte anteriormente – Privilegio – Non riconoscibilità – Irretroattività della modifica.
Le norme in materia di privilegi, che attengono alla qualità di alcuni crediti, seppure siano azionabili in giudizio, si devono ugualmente ritenere di diritto sostanziale e non di diritto processuale (norme queste per le quali vale il principio tempus regit actum) e pertanto, in quanto tali, si devono considerare, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non suscettibili di applicazione retroattiva con riferimento ai crediti sorti anteriormente al momento della loro entrata in vigore [nello specifico,il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha pertanto confermato che l'art. 2751 bis n. 2 c.c., come modificato dalla Legge di stabilità 2018, non poteva applicarsi retroattivamente, riconoscendo natura privilegiata al credito di rivalsa IVA e previdenziale maturato da un avvocato in relazione alle prestazioni professionali svolte e concluse, antecedentemente alla modifica di quella norma, a favore della società dichiarata fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: nello stesso senso, Corte di Cassazione, SS. UU., 20 marzo 2015 n. 5685 https://www.unijuris.it/node/3857 [1], e, Corte di Cassazione, Sez. I, 01 giugno 2017 n. 13887 https://www.unijuris.it/node/3858 [2] e, in senso contrario, Corte Costituzionale, 04 luglio 2013 n. 170 https://www.unijuris.it/node/3898 [3] ]