Tribunale di Treviso – Deposito di domanda di concordato in bianco e istanza di scioglimento di contratto di anticipazione bancaria c.d. autoliquidante: obbligo della banca di restituzione di quanto incassato in corso di procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 26/06/2019 - 10:42Tribunale di Treviso , Sez. II civ – Fall., 20 giugno 2019 – Pres. Antonello Fabbro, Rel. Petra Uliana, Giud. Alessandro Girardi.
Concordato in bianco – Contratto di anticipazione bancaria c.d. autoliquidante – Debitore - Istanza di scioglimento – Tribunale - Rigetto – Contratto non pendente - Somme incassate dalla banca in corso di procedura - Assenza di documentazione comprovante la cessione dei crediti – Banca mandataria - Obbligo di restituzione del riscosso.
Va rigettata l'istanza di scioglimento, ex art. 169 bis L.F., di un contratto di anticipazione bancaria c.d. autoliquidante, in forza di mandato all'incasso di crediti con collegato patto di compensazione, come formulata dal debitore a seguito della presentazione di una domanda di ammissione a concordato in bianco, fermo restando che la banca è comunque tenuta alla restituzione di quanto riscosso in corso di procedura in assenza di documenti contrattuali, opponibili alla procedura, attestanti l'esistenza di cessioni di crediti perfezionatesi in data anteriore al deposito della domanda ex art.161, sesto comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20di%20Treviso.pdf [1]
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 28 maggio 2014 https://www.unijuris.it/node/2377 [2]]