Corte di Cassazione (29257/2019) - Revocatoria fallimentare e compiti del giudice in tema di accertamento indiziario della prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/12/2019 - 11:58Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29257. Pres. Genovese. Est. Paola Vella.
Revocatoria fallimentare - "Scientia decoctionis" - Conoscenza effettiva - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva - Necessità
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che si era limitata ad esaminare singolarmente – e non complessivamente – tre soltanto degli elementi presuntivi tra quelli dedotti dalla curatela. Nel caso specifico il giudice a quo aveva anche omesso di includere nella dovuta valutazione globale e complessiva l'ulteriore elemento indiziario, di portata decisiva, della "segnalazione" di sofferenza della società, effettuata alla Centrale Rischi proprio dalla banca convenuta). (massima ufficiale)