Tribunale di Firenze – Presupposto perchè alla banca sia consentito operare la compensazione tra quanto recuperato a fronte di un mandato all'incasso e quanto dovutole.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 23/12/2019 - 10:22Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. III civ., 05 novembre 2019 - Giud. Marco Ferreri.
Concordato preventivo - Banca - Anticipazione erogata al cliente - Riscossione di somme in virtù di mandato all'incasso - Compensazione tra quanto da essa dovuto e quanto dovutole dal cliente - Presupposto necessario - Patto di elisione nel conto di partite di segno opposto.
La facoltà della banca di trattenere le somme incassate a fronte del mandato all'incasso e di compensarle con i propri crediti deve derivare dall'applicazione di una specifica clausola contrattuale che la preveda, ragion per cui la banca, laddove il cliente sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, non può essere legittimata ex post ad avvalersi, in virtù del richiamo operato dall'art. 169 L.F., della compensazione come contemplata dall'art. 56 L.F. Grava pertanto sulla banca l'onere di provare la sussistenza e l'idoneità di una tale clausola. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22738.pdf [1]
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 07 maggio 2009, n. 10548 https://www.unijuris.it/node/859 [2]e 01 settembre 2011, n. 17999 https://www.unijuris.it/node/1513 [3]]