Corte di Cassazione (34539/2019) – Non omologabilità di una proposta di concordato che preveda una illegittima deroga all'istituto della postergazione. Conseguente dichiarazione di fallimento come da istanze già proposte in tal senso.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 05/02/2020 - 10:53Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 dicembre 2019, n. 34539 - Pres. Antonio Didone, Rel. Andrea Fidanzia.
Proposta di concordato - Creditori postergati - Previsione di un loro antergato soddisfacimento - Votazione comunque favorevole - Irrilevanza - Non disponibilità della volontà del legislatore - Posposizione necessaria - Rigetto dell'omologazione.
Istanze di fallimento - Debitore regolarmente notiziato - Proposizione di una domanda di concordato preventivo - Improcedibilità della procedura fallimentare - Mancata omologazione della proposta concordataria - Conseguente dichiarazione di fallimento - Necessità che il debitore venga nuovamente convocato - Esclusione - Diritto di difesa già assicurato in precedenza.
Non essendo la volontà del legislatore disponibile dalle parti, la maggioranza dei creditori non può in sede di votazione di una proposta concordataria che preveda la formazione, tra le altre, di una classe formata da soli creditori postergati, disporre che sia antergato il soddisfacimento di questi, dovendo, invece, il loro soddisfacimento essere sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari nei termini previsi dalla proposta, ragion per cui il giudice, a prescindere dal fatto che quella maggioranza si sia espressa in senso favorevole all'approvazione della stessa, deve in sede di omologa verificare che detta regola risulti essere stata rispettata [nello specifico, in sede di reclamo avverso la decisione della Corte d'Appello, la Cassazione ha confermato che effettivamente era stata introdotta una illegittima derega all'istituto della postergazione, avendo la proposta concordataria previsto l'istituzione di una classe di postergati che doveva essere soddisfatta in percentuale, non dopo il pagamento totale, ma in concomitanza col pagamento degli altri chirografari, e che, pertanto, giustamente, come sostenuto dalla Corte territoriale, per tale motivo, e non per il fatto che anche i componenti di quella classe fossero, com'era loro diritto, stati ammessi al voto, la proposta di concordato, pur avendo ottenuto, oltre che il voto favorevole dei creditori ammessi, anche la maggioranza dei voti in ciascuna classe, non era stata omologata e si era proceduto da parte del tribunale, in considerazione delle istanze presentate in tal senso da alcuni creditori anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, alla dichiarazione di fallimento della società debitrice]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Laddove la debitrice sia stata, a suo tempo, ritualmente avvisata e convocata in ordine alle istanze di fallimento proposte nei suoi confronti da alcuni creditori, onde la stessa abbia regolarmente presenziato alle udienze prefallimentari cui abbiano fatto seguito i decreti di improcedibilità ex art. 168 legge fall. "fino all'esito della procedura di concordato preventivo", e laddove non risultino essere successivamente state proposte ulteriori istanze non note alla debitrice che fossero state poste a fondamento della sentenza dichiarativa di fallimento, si deve ritenere che non si sia verificata alcuna violazione al diritto di difesa ex art. 179, 162 e 15 L.F., qualora il Tribunale, all'esito delle operazioni di voto della proposta concordataria, non abbia provveduto ad una nuova convocazione del debitore prima di procedere alla dichiarazione di fallimento a seguito della mancata omologazione del concordato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23006.pdf [1]
[con riferimento alla prima massima , cfr. in questa rivista: Corte di Casszione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 [2] e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018, n. 16348 https://www.unijuris.it/node/4318 [3]]