Tribunale di Livorno – Applicabilità della sospensione feriale al termine di trenta giorni previsto per la proposizione di un'opposizione all'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 17/11/2020 - 10:02Tribunale di Livorno, Sez. Fallimentare, 01 ottobre 2020 – Pres. Massimo Orlando, Rel. Franco Pastorelli, Giud. Luigi Nannipieri.
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti - Opposizione – Trenta giorni dalla pubblicazione - Termine previsto per la proposizione – Applicabilità della sospensione feriale – Fondamento.
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., come decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese, è un termine processuale e, come tale, si deve considerare soggetto alla sospensione feriale secondo il disposto dell’articolo 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, non operando le ipotesi di esclusione previste dall'art. 92 della legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1, e non essendo applicabile neppure la deroga prevista dall'art. 36 bis L.F., espressamente riferita ai termini per la proposizione dei reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24422.pdf [1]
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, 20 settembre 2012 https://www.unijuris.it/node/1581 [2] e
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 25 novembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2142 [3]]