Corte d'Appello di Milano – Inefficacia della vendita, non urgente e non autorizzata dal tribunale, di alcuni immobili effettuata dai proponenti un concordato con riserva dopo il deposito della domanda, anche se costituiti in fondo patrimoniale.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 25/02/2021 - 09:23Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 30 dicembre 2020 - Pres. Marina Marchetti, Rel. Lucia Trigilio.
Concordato preventivo con riserva – Proponenti – Deposito della domanda – Successiva vendita di immobili conferiti in fondo patrimoniale – Atto da considerarsi di straordinaria amministrazione – Mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 161, comma 7, L.F. – Operazione non urgente e non autorizzata – Inefficacia della stessa – Non avvenuta ammissione a quella procedura - Irrilevanza – Inapplicabilità in ambito concordatario dell'art. 46 L.F.
Stante che l’art. 161, comma VII, L.F. stabilisce che il limite per il debitore al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (ai sensi di quella norma da potersi compiere solo se urgenti e solo con autorizzazione del tribunale) sussiste già “dopo il deposito del ricorso”, si deve ritenere che dette limitazioni operino, nel caso l’atto di straordinaria amministrazione rappresentato dalla vendita di alcuni immobili sia stato posto in essere da parte dei soggetti comproprietari di quei beni dopo la proposizione da parte loro di una domanda di concordato preventivo con riserva, anche se l'ammissione a quella procedura, tramite fissazione da parte del giudice del termine per la presentazione della proposta, del piano e dell'altra documentazione utile, non abbia ancora avuto luogo. A tal fine non rileva in senso contrario al fine di riconoscere l'efficacia (anziché l'inefficacia) di quell'atto, anche nel caso quei limiti non risultassero essere stati rispettati dai proponenti il concordato, la circostanza che i beni interessati alla vendita fossero in precedenza stati conferiti dagli stessi, quali comproprietari, in un fondo patrimoniale, stante che l’art. 169 L.F. in tema di concordato non richiama l’art. 46 L.F., disposizione quella che esclude dal compendio dei beni del fallito quelli in tal modo costituiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24811.pdf [1]
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687 [2]]