Corte d'Appello di Brescia – Procedura fallimentare considerata di durata eccessiva: ragioni per cui può risultare ingiustificata la richiesta di un creditore di riconoscimento di un indennizzo ex L. 89/2001.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/06/2021 - 12:41Corte d'Appello di Brescia, Sez. II civ., 29 marzo 2021 – Pres. Rel. Manuela Cantù, cons. Fedele Daniele, cons. Cannella Lucia.
Procedura fallimentare – Considerazione come di durata irragionevole – Creditore chirografario – Danno non patrimoniale subito – Richiesta di indennizzo ex L. 89/2001 – Motivi che ne giustificano il rigetto.
Va giudicato ingiustificato il riconoscimento a favore di un creditore chirografario, in ragione del danno non patrimoniale che lo stesso sostenga di aver subito per averlo la procedura fallimentare tardivamente informato che il credito come da lui insinuato e ammesso al passivo non gli sarebbe stato pagato, di un indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, laddove sia risultata l'irrisorietà, ex art. 2, comma 2 sexies, lettera g), L. 89/2001, della di lui pretesa in rapporto alle sue condizioni personali e sia altresì risultato irrilevante il ritardo lamentato [nello specifico, a fronte di una pretesa creditoria di Euro 13.650,00 è risultato che il richiedente, leader in Italia nella fornitura e noleggio di bagni mobili per cantieri ed eventi, era in grado di produrre in un anno beni del valore di 36 milioni di Euro e che il ritardo da parte della procedura nel riscontare l'istanza come da lui proposta in sede fallimentare era stato, rispetto ai 6 anni previsti di durata della procedura, di anni 2 e mesi 9]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)