Tribunale di Roma – Accordo di ristrutturazione dei debito e “mancata adesione” da parte del Fisco o gli Enti previdenziali: estensione del potere di omologa riconosciuto al tribunale e verifiche da eseguirsi da parte dello stesso.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 15/09/2021 - 11:50Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 30 giugno 2021 (data del provvedimento) – Pres. Angela Coluccio, Rel. Maria Luisa De Rosa, Giud. Daniela Cavaliere.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Fisco ed Enti previdenziali - Mancata adesione – Omologazione - Tribunale – Cram down - Presupposti e limiti di ammissibilità.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Tribunale – Controlli da eseguirsi ai fini dell'omologa - Attuabilità del piano, in particolare – Verifica effettuata dal professionista ex art. 182 bis, primo comma, L.F. - Riscontro necessario.
Alla luce dell'intervenuta modifica nel dicembre 2020 dell'art. 182 bis, quarto comma, L.F., è ora previsto che il tribunale omologhi l'accordo di ristrutturazione dei debiti anche “in mancanza di adesione” da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie” quando la loro adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti, di cui al primo comma, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Pur in presenza di un orientamento contrario che dà, della norma in questione, una lettura restrittiva, che consente al Tribunale di intervenire soltanto nel caso in cui il Fisco o gli Enti previdenziali non si siano espressi in alcun senso, si deve ritenere preferibile, anche in ragione di quanto stabilito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, interpretare estensivamente l'inciso di cui sopra nel senso che competa al Tribunale il potere di omologare l’accordo di ristrutturazione, al ricorrere dei due presupposti di cui sopra, anche qualora il Fisco o l’Ente previdenziale si siano espressi negativamente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il controllo del Tribunale, in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., ha ad oggetto la sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura e l’attuabilità del piano, quale strumento idoneo a soddisfare le obbligazioni di cui sono titolari i creditori e, quanto a questo secondo aspetto, si deve ritenere che debba avere ad oggetto, in particolare, la verifica effettuata dal professionista in relazione alla veridicità dei dati aziendali, nonché alla idoneità del piano a liberare le risorse necessarie sia per il pagamento, nei limiti e secondo le condizioni esposte nell’accordo, dei creditori aderenti, sia, soprattutto, per il pagamento integrale di quelli ad esso rimasti estranei. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-30-giugno-2021-pres-coluccio-est-de-rosa [1]
[con riferimento alla prima massima, cfr. in senso conforme alla scelta operata dal Tribunale di Roma, in questa rivista: Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021https://www.unijuris.it/node/5474 [2]; Tribunale di Teramo, Ufficio Procedure Concorsuali, 19 aprile 2021 https://www.unijuris.it/node/5616 [3]; Tribunale di Genova, Sez. VI civ. - Ufficio Fallimentare, 18 maggio 2021 https://www.unijuris.it/node/565 [4]3 [4] e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574 [5]].