Corte di Cassazione (24632/2021) – Retrodatazione del dies a quo per l’esercizio dell’azione revocatoria anche in ipotesi in cui al concordato preventivo abbia fatto seguito l’'amministrazione straordinaria.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 20/09/2021 - 11:38Cass., Sez. 1, 13 settembre 2021, n. 24632, Pres. Cristiano, Est. Vella
Azione revocatoria – Concordato preventivo sfociato in un’amministrazione straordinaria - Computo del “dies a quo” – Principio di consecuzione delle procedure – Applicabilità – Fondamento.
Ai fini della retrodatazione del “dies a quo” per l’esercizio dell’azione revocatoria, il principio di consecuzione delle procedure è applicabile anche in ipotesi in cui al concordato preventivo abbia fatto seguito l’'amministrazione straordinaria. La consecuzione è, invero, un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda. Massima Ufficiale
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27697.pdf [2]
[con riferimento alla problematica in generale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482https://www.unijuris.it/node/5548 [3],Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21516.https://www.unijuris.it/node/4233 [4],Tribunale di Pordenone, 15 giugno 2017 https://www.unijuris.it/node/3535 [5],Tribunale di Padova, Sez. II civ., 22 ottobre 2015 https://www.unijuris.it/node/3923 [6]]