Corte di Cassazione (2737/2021) – Amministrazione straordinaria: natura della domanda di rivendica e ammissibilità della stessa anche se riferita a beni fungibili.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/03/2022 - 15:03Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 febbraio 2021, n. 2737 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Amministrazione straordinaria - Domanda di rivendica di beni ex art. 103 L.F. – Differenza rispetto all'insinuazione al passivo di un credito – Presupposto.
Amministrazione straordinaria - Rivendica di beni fungibili – Restituzione – Ammissibilità – Fatto idoneo ad individuarli – Presupposto necessario - Modalità – Giudice – Verifica che i beni rivendicati risultino totalmente disponibili – Confusione con beni di proprietà di altri rivendicanti – Possibile resa pro quota in ragione del concorso.
La domanda di rivendicazione presentata ai sensi dell'art. 103 L.F. è volta, in linea generale, non a riconoscere il diritto dell'istante alla partecipazione al concorso (come accade invece per l'insinuazione del creditore al passivo, il quale vuole una corretta individuazione del suo diritto di credito e una soddisfazione dello stesso nel rispetto della par condicio creditorum), ma intende sollecitare una corretta individuazione del diritto di proprietà su beni che, in quanto allo stesso appartenenti, al momento di avvio della procedura concorsuale erano soltanto nella disponibilità materiale del fallito [o, come nello specifico, della società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria] ma non facevano parte del suo patrimonio e dunque non devono essere ricompresi nell'attivo concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In presenza di una domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. di beni fungibili (in particolare, di somme di denaro), il giudice deve verificare che gli stessi rientrino nella disponibilità del fallimento per la consistenza dovuta, procedendo poi alla integrale restituzione, eventualmente previo scioglimento della comunione formatasi ex art. 939 c.c. sulla massa rinvenuta. Solo a fronte di una pluralità domande di consistenza tale da non consentire la soddisfazione di tutti i rivendicanti, il giudice deve ripartire gli ammanchi tra questi ultimi, in ragione del concorso nelle perdite tra comproprietari, ma se manca una simile situazione, il rinvenuto deve sempre essere attribuito al rivendicante, non potendo essere rifiutata la restituzione di beni fungibili, rimasti nella disponibilità della procedura ma appartenenti a terzi (Massima ufficiale) [la Corte ha al riguardo precisato che la rivendica delle cose di genere da parte del proprietario è infatti senz'altro possibile, ove, in assenza di un titolo che ne comporti il trasferimento, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne l'individuazione e ad impedirne la confusione nel patrimonio del soggetto fallito (o, come nello specifico della società in amministrazione straordinaria) e che la natura fungibile del bene non è di ostacolo poi alla restituzione, che deve avvenire - secondo l'art. 1766 cod. civ. - "in natura", in quanto tale dizione va intesa nel senso che il fallito non è tenuto a restituire proprio le stesse cose (idem corpus) ma cose dello stesso genere, qualità e quantità, come dal richiedente individuate]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26572.pdf [1]
[in tema di inammissibilità della rivendica di cose fungibili (principio cui nella circostanza la Corte non ha aderito), cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1891 https://www.unijuris.it/node/4134 [2]; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. I, 22 dicembre 2017 n. 30894 https://www.unijuris.it/node/4288 [3]].