Corte di Cassazione (1090/2022) – Decorrenza del termine per la riassunzione dei processi che risultano interrotti a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 09/03/2022 - 09:36Cass., Sez. Lav., 14 gennaio 2022, n. 1090, Pres. Raimondi, Est. Garri
Giudizi in corso – Dichiarazione di fallimento di una delle parti - Automatica interruzione - Riassunzione - Termine – Decorrenza.
A seguito dell’interruzione automatica del processo che si verifica, ai sensi dell’art. 43, comma 3, L. fall., in virtù dell’apertura della procedura fallimentare, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione – necessaria, al di fuori dei casi di improcedibilità di cui agli art. 52 e art. 93 L. fall., al fine di evitare l’estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. – non decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione “in forma legale”, in virtù della sua pronuncia in udienza ovvero della notifica della stessa alle parti o al curatore ad opera di uno degli interessati o dell’ufficio giudiziario. Massima Ufficiale
[Cfr anche in questa rivista, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali, Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154 – https://www.unijuris.it/node/5639 [2] )