Corte di Cassazione (5034/2022) – Il beneficio del consolidamento delle ipoteche, previsto dall'art. 39, comma 4, del TUB va escluso laddove il mutuo fondiario venga revocato ex art. 67 L.F. perché costituito per estinguere un precedente credito.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 12/05/2022 - 17:00Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5034 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore
Fallimento - Mutuo fondiario – Stipula a scopo solutorio – Estinzione di un preesistente credito della banca mutuante - Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 2) L.F. - Ipoteca iscritta a garanzia - Consolidamento ex art. 39, comma 4. del TUB – Esclusione.
L'inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nullità, simulazione ovvero revoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art.39, comma 4, d.lgs. n.385 del 1993; ne consegue che, laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e, quindi, il contratto di mutuo venga revocato, anche l'ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27235.pdf [1]
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018, n. 4202 https://www.unijuris.it/node/4728 [2]