spese processuali, Art. 21. - Revoca della dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Milano – Il pagamento del compenso al curatore del fallimento revocato

Tribunale di Milano, 19 luglio 2012 n.8835 - Est. Fontana

In relazione alla revoca del fallimento, ove non sia emersa alcuna responsabilità né del creditore istante, né del fallito, l'onere relativo al pagamento del compenso del curatore grava sullo Stato.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 2/2013 con osservazioni di Cristina Bellomi Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
19/07/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

Data di riferimento: 
22/05/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano - Revoca del fallimento e liquidazione del compenso del legale.

Tribunale di Milano 25 settembre 2008 - Est. Quatraro. Segnalazione del Presidente Bartolomeo Quatraro

Fallimento - Revoca -Compenso del legale del fallimento - Liquidazione degli oneri della massa - Necessità.

Il giudice delegato dovrà provvedere alla liquidazione degli oneri gravanti sulla massa anche nel caso in cui il fallimento venga revocato. (fb) (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

Data di riferimento: 
25/09/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]