Corte di Cassazione (880/2026) – L’imprenditore agricolo, organizzato in forma cooperativa e assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alla procedura di accordo con i creditori prevista dalla L. 3/2012.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 16/02/2026 - 10:42Corte di Cassazione, Sez I civ., 16 gennaio 2026, n. 880 – Pres. Francesco Terrusi, Tel. Cosmo Crolla.
Imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa – Assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa – Inammissibilità dell’accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi ex L.3/20212 – Differenza rispetto all’imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento - Fondamento.
