Art. 304 - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti., Art. 24. - Competenza del tribunale fallimentare.

Corte di Cassazione – Tribunale competente a decidere dell’ azione revocatoria fallimentare nei confronti di soggetto a sua volta fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. I,  30 agosto 1994 n. 7583 – Pres. Vincenzo Salafia, Rel. Vincenzo Proto.

Fallimento –  Azione revocatoria fallimentare – More del giudizio - Convenuto dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione d’inefficacia - Competenza del tribunale del primo fallimento.

Data di riferimento: 
30/08/1994
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]