concordato semplificato, Art. 182. - Cessioni

Tribunale di Como – Concordato semplificato e differenze rispetto al concordato preventivo: mancanza in particolare di soglie minime di soddisfazione dei creditori. Necessario rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività.

Tribunale Ordinario di  Como, Sez. I civ. Fallimentare, 27 ottobre 2022 – Pres. Paola Parlati, Rel. Giorgio Previte, Giud. Marco Mancini.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - Differenze con il concordato preventivo, in particolare liquidatorio –  Approvazione da parte del ceto creditorio -  Previsione dell'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano - Soglie minime di soddisfazione dei creditori – Presupposti mancanti.

Data di riferimento: 
27/10/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]