composizione negoziata, Art. 48 - Procedimento di omologazione.

Tribunale di Bologna – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: la durata dell'incarico dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata rileva per stabilire quale sia la percentuale di adesione richiesta per l'omologazione.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 30 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Michele Guernelli, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Alessandea Mirabelli.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Percentuale richiesta per l'omologazione – Durata dell'incarico conferito all'Esperto – Incidenza -Verifica determinante.

Data di riferimento: 
30/01/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Genova – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: presupposti perché si possa in sede di omologa ritenere possibile l'estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti.

Tribunale di Genova, Sez. VII civ.- Procedure concorsuali, 13 ottobre 2023 - Pres. Roberto Braccialini, Rel. Andrea Balba, Giud. Cristina Tabacchi.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – Omologazione – Estensione degli effetti ai creditori non aderenti - Condizioni perché risulti confermato che tale risultato possa prodursi.

Data di riferimento: 
13/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Catania – Domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione: presupposti necessari in termini di completezza informativa e di rispetto di una tempistica nella sua proposizione.

Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 30 gennaio 2023 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Sebastiano Cassaniti, Giud. Fabio L. Ciraolo.

Strumento di composizione della crisi/insolvenza prescelto - Accordo di ristrutturazione – Debitore – Istanza di omologa - Precisazione delle strategie di intervento – Presupposto necessario – Obbligo di trasparenza e correttezza.

Data di riferimento: 
30/01/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Milano – La proposta di concordato preventivo, una volta omologata, risulta immodificabile per quanto concerne il tempo, la misura e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani e Rosa Grippo.

Concordato omologato – Differimento dei termini di pagamento – Istanza di autorizzazione presentata in tal senso dal debitore - Non accoglibilità - Immodificabilità del tempo, dei modi e delle modalità di soddisfacimento dei creditori.

Data di riferimento: 
17/11/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]