misure protettive, Art. 66 - Procedure familiari.

Tribunale di Pescara - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore, per poter proseguire nel contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale, può essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute.

Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. fallimentare, 10 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Federica Colantonio.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Accesso a quella procedura - Mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale – Istanza di prosecuzione - Contratto dichiarato precedentemente risolto e procedura esecutiva immobiliare pendente – Possibile autorizzazione anche in quel caso – Rimessione in termini per il pagamento delle rate scadute – Espediente cui farsi ricorso.

Data di riferimento: 
10/05/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Nola– Concordato minore: in caso di procedure familiari, le maggioranze prescritte devono raggiungersi per ciascun debitore. Impossibile modificare il piano dopo la votazione.

Concordato minore – Procedure familiari – Maggioranze per ciascun debitore – Rigetto – Revoca misure protettive e sospensione procedimento di esecuzione immobiliare.

Concordato minore -Richiesta di modifica alla proposta successivamente alla votazione – Diniego.

Data di riferimento: 
12/06/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]