Tribunale di Treviso – Istanza di liquidazione giudiziale in proprio: non riconoscibilità della prededuzione al credito del professionista di cui il debitore si sia, per sua scelta, avvalso nella presentazione della domanda.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 04/03/2026 - 10:36Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 18 agosto 2025 – Pres. Rel. Lucio Munaro, Giud. Elena Merlo e Paola Torresan.
Liquidazione giudiziale in proprio – Scelta del debitore di avvalersi di un professionista in sede di presentazione della domanda – Credito spettante a quest’ultimo – Non prededucibilità – Fondamento – Scelta del legislatore non passibile di aver violato l’art. 3 Cost.
Data di riferimento:
18/08/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
