liquidazione giudiziale, Art. 277 - Creditori posteriori.

Tribunale di Treviso – Istanza di liquidazione giudiziale in proprio: non riconoscibilità della prededuzione al credito del professionista di cui il debitore si sia, per sua scelta, avvalso nella presentazione della domanda.

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 18 agosto 2025 – Pres. Rel. Lucio Munaro, Giud. Elena Merlo e Paola Torresan.

Liquidazione giudiziale in proprio – Scelta del debitore di avvalersi di un professionista in sede di presentazione della domanda – Credito spettante a quest’ultimo – Non prededucibilità – Fondamento – Scelta del legislatore non passibile di aver violato l’art. 3 Cost.

Data di riferimento: 
18/08/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]