Corte di Cassazione (2043/2026) – Non ha diritto a compenso, a fronte dell’attività svolta, il professionista che non ha avvisato il debitore dei rischi che correva ritardando ingiustificatamente l’apertura della liquidazione giudiziale.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 12/02/2026 - 14:57Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2026, n. 2043 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani
Data di riferimento:
30/01/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
