liquidazione giudiziale, Art. 43 - Rinuncia alla domanda.

Tribunale di Avellino - Liquidazione giudiziale: in caso di revoca della procedura le spese di giustizia non possono gravare sul debitore non responsabile ma sul creditore istante che ne abbia richiesto con colpa l'apertura.

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. Ufficio procedure concorsuali, 26 settembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Liquidazione giudiziale – Impugnazione – Revoca della sentenza di apertura di quella procedura – Spese di giustizia – Debitore non responsabile - Criteri da adottarsi perché non ricadano su di lui – Addebitabilità al creditore istante che risulti averne colpevolmente richiesto l'avvio di quella procedura – Modalità perché ciò avvenga.

Data di riferimento: 
26/09/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Milano – Domanda di liquidazione giudiziale di gruppo: presupposti richiesti per l'apertura di una procedura unitaria e tribunale competente.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 20 maggio 2024 – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Luca Giani.

Liquidazione giudiziale di gruppo – Domanda di accesso presentata contemporaneamente da più imprese – Apertura di una procedura unitaria - Tribunale competente.

Data di riferimento: 
20/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte d'Appello di Milano – Concordato semplificato: va eseguito da subito, sin dalla fase dell'ammissione, da parte del giudice il controllo finalizzato a verificare che la proposta risulti realizzabile e non implausibile.

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 09 maggio 2024 – Pres. Alberto Massimo Vigorelli, Cons. Rel. Francesca Vullo, Cons. Anna Mantovani.

Concordato semplificato – Controllo giudiziale sulla proposta – Non manifesta implausibilità - Verifica da eseguirsi da subito e non rimessa alla fase dell'omologazione – Fondamento.

Data di riferimento: 
09/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]