liquidazione giudiziale, Art. 87 - Contenuto del piano di concordato.

Tribunale di Milano - Concordato preventivo in continuità: il raffronto col grado di soddisfazione conseguibile in caso di liquidazione giudiziale può aver luogo sulla base di una determinazione atomistica del “valore di liquidazione”.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 05 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Francesco Pipicelli.

Concordato preventivo - Valore di liquidazione – Determinazione - Riferimento ad una liquidazione atomistica - Condizione perché risulti ammissibile.

Data di riferimento: 
05/02/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Lucca – Domanda di concordato preventivo proposta in presenza di un'istanza per la liquidazione giudiziale: presupposti perché possa essere esaminata per prima. Limite della possibilità di modificarla per renderla ammissibile.

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 03 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.  

Domanda di concordato preventivo  - Proposizione in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale – Apertura di un procedimento unitario – Presupposto perché la domanda del debitore possa essere esaminata per prima – Possibilità di modificarla se giudicata inammissibile o irrituale – Limiti.

Data di riferimento: 
03/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Verona – Concordato preventivo che preveda la falcidia dei privilegiati: per risultare ammissibile deve garantire quantomeno il grado di soddisfazione ottenibile nella liquidazione giudiziale, tenuto conto delle revocatorie esperibili.

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 10 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Pier Paolo Lanni.

Concordato preventivo – Previsione della falcidia dei crediti privilegiati – Grado di soddisfazione da garantirsi – Livello quantomeno pari a quanto ottenibile in sede di liquidazione giudiziale – Criteri di determinazione di detto valore – Utilità derivanti dalle azioni revocatorie ex art. 166 C.C.I. – Necessità di tenerne conto – Fondamento.

Data di riferimento: 
10/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]