liquidazione controllata, Art. 322 - Bancarotta fraudolenta.

Tribunale di Venezia -Liquidazione controllata: l’avvenuta pregressa condanna del ricorrente per bancarotta non gli preclude l’accesso alla procedura.

Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I civ., 06 marzo 2026 – Pres. Marco Campagnolo, Rel. Carlo Azzolini, Giud. Anna Battaglia.

Liquidazione controllata – Apertura della procedura ad istanza del debitore – Condizioni soggettive ostative – Avvenuta condanna del sovraindebitato anni prima per bancarotta – Irrilevanza – Ragione preclusiva non incluse tra quelle ex artt. 268 e 269 C.C.I. – Possibile incidenza a fini esdebitatori.

Data di riferimento: 
06/03/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]