Tribunale di Roma - Liquidazione controllata: il creditore fondiario, anche nel corso di quella procedura, può iniziare o proseguire l'esecuzione forzata sul bene immobile ipotecato del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 01/04/2025 - 15:57Tribunale di Roma, Sez. IV civ., 11 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice dell'Esecuzione Federica d'Ambrosio.
Liquidazione controllata – Creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Applicabilità – Fondamento.
Data di riferimento:
11/02/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]