liquidazione controllata, Art. 128 - Gestione della procedura.

Corte di Cassazione (28161/2025) – Liquidazione controllata: il liquidatore per proporre ricorso avverso l'ammissione di un credito allo stato passivo non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio del giudice delegato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2025, n. 28161 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione controllata - Stato passivo –Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Proposizione da parte del Liquidatore - Necessità dell'autorizzazione del giudice delegato – Esclusione – Analogia con la analoga ipotesi prevista in sede di liquidazione giudiziale.

Data di riferimento: 
23/10/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]