concordato minore, Tribunale di Catania

Tribunale di Catania - Concordato minore: ai fini dell’accesso non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave in sede di assunzione delle obbligazioni, ma solo che non si siano commessi dal debitore atti in frode ai creditori.

Tribunale di Catania, Sez.VI civ., 19 febbraio 2026 – Giudice designato Roberto Cordio.

Concordato minore – Accesso - Presupposti necessari - Diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni – Assenza di comportamenti improntati a dolo o a colpa grave – Requisito soggettivo non richiesto – Necessità unicamente del mancato compimento di atti in frode ai creditori.

Data di riferimento: 
19/02/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]