Tribunale di Venezia - Concordato minore in continuità: in assenza di beni liquidabili, il riparto dell'attivo rappresentato dai flussi dell'attività deve essere rispettoso della regola di cui all'art. 84, sesto comma, secondo capoverso, C.C.I.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 09/07/2025 - 08:18Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I civ., 10 marzo 2025 (data della pronuncia) - Giudice Silvia Bianchi.
Concordato minore in continuità – Assenza di beni immobili e mobili liquidabili – Piano che prevede la messa a disposizione dei proventi dell'attività di commercialista del debitore – Ripartizione dell'attivo – Criterio cui deve attenersi – Necessario rispetto della regola di cui all'art.84, sesto comma, secondo capoverso, C.C.I. prevista nel concordato preventivo.
Data di riferimento:
10/03/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
