Corte d’Appello di Milano – Revoca del concordato preventivo: il pagamento preferenziale di un creditore mediante compensazione non costituisce sempre atto di frode.
Inserito da Giulia Gabassi il Sab, 24/05/2014 - 10:28Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Milano 18.4.2014 – Pres. Rel. Roggero.
Concordato preventivo – Pagamento preferenziale di un creditore mediante compensazione con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile – Non costituisce atto di frode – Non comporta revoca ex art. 173 l. fall. – Condizioni.
Finanziamenti dei soci – Postergazione – Art. 2467 c.c. – Raffronto liquidità a breve termine/passività – Di poco inferiore a 1 – Non sussiste eccessivo squilibrio indebitamento/patrimonio netto.