Tribunale di Prato, 22 settembre 2011 - dott. F.A.Genovese, presidente - dott.ssa M.N. Legnaioli, giudice - dott.ssa M.Acerbi, giudice rel.
Possono essere ammessi al concordato preventivo la società in nome collettivo ed i soci illimitatamente responsabili, tutti consistenti in società di capitali appartenenti al gruppo, nell'ipotesi in cui tutte le aziende dei singoli soci siano state conferite nella s.n.c. ed il conferimento venga risolutivamente condizionato alla mancata omologa del concordato. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)