revoca del fallimento, Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Tribunale di Sulmona - Revoca del fallimento, effetti e rapporti con i terzi.

Tribunale Sulmona, 12 maggio 2011 - Pres. Marsella - Est. Marasca.

Fallimento - Revoca della procedura - Effetti - Riduzione in pristino - Salvezza degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Fallimento - Revoca del fallimento - Atti legalmente compiuti - Assenza di contestazione dalle parti costituite - Validità.

Fallimento - Revoca del fallimento - Effetti nei confronti dell'ex fallito - Restituzione del patrimonio alla data del passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Data di riferimento: 
12/05/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]