chiusura, Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

Corte di Cassazione (16278/2016) – Revoca della sentenza di fallimento per desistenza dell’unico creditore istante: necessità che la stessa abbia luogo prima della pubblicazione di quella decisione.

Corte di Cassazione, Sez. VI, 03 agosto 2016 n. 16278 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Giacinto Bisogni.

Dichiarazione di fallimento – Istanza di un solo creditore – Successiva desistenza – Anteriorità rispetto alla sentenza – Revoca – Posteriorità – Ininfluenza – Interesse pubblico alla prosecuzione della procedura.

Data di riferimento: 
03/08/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]