contratto quadro, Tribunale di Roma

Tribunale di Roma – Int. F. – Risoluzione del contratto quadro per violazione degli obblighi informativi che precedono l’esecuzione degli ordini di negoziazione.

Tribunale di Roma, 17 ottobre 2013 – Dott.ssa Libri.

 

Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Contratto quadro – Risoluzione.

 

Data di riferimento: 
17/10/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma – Int. F. – Bond Argentina, violazione dei doveri informativi e responsabilità precontrattuale. Oggetto della pronuncia di risoluzione.

Tribunale di Roma, 28 agosto 2013 – Dott. Garri.

 

Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Responsabilità precontrattuale.

Risoluzione –Contratto quadro – Ordini di negoziazione.

 

Data di riferimento: 
28/08/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

T. Roma - Int. f.- Intermediazione finanziaria, natura degli ordini di negoziazione e del contratto quadro; oggetto della domanda di risoluzione.

Tribunale Roma 24 maggio 2013 - - Est. Elena Raganelli.

Intermediazione finanziaria – Natura degli ordini di negoziazione – Natura del contratto quadro – Oggetto della domanda di risoluzione.

 

Data di riferimento: 
24/05/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

T. Roma- Int. f.- Forma scritta ex art. 23 TUF e manifestazione di volontà risultante da plurimi atti.

Tribunale Roma, 04 febbraio 2011 - Pres. Elena Raganelli - Est. Cardinali.

Intermediazione finanziaria - Prescrizione di forma scritta ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 58 del 1998 - Contratto sottoscritto dal solo investitore - Ricezione, non contestata nel corso del rapporto, degli estratti di conto corrente bancario e/o delle conferme di avvenuta esecuzione delle operazioni d'investimento - Sufficienza ai fini del perfezionamento.

Data di riferimento: 
04/02/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Roma- Int. fin.- Nullità dell’ordine per violazione della forma convenzionale.

Tribunale di Roma 29 marzo 2010 -dott.ssa Raffaella Tronci

Ove nel contratto quadro sia prevista una forma specifica per i successivi ordini di negoziazione, deve ritenersi che essa sia stata convenzionalmente pattuita per la validità degli stessi, ex art. 1352 c.c. . Il singolo ordine di negoziazione deve essere qualificato come autonomo atto negoziale; pertanto, ove non rivesta la forma prevista dalle parti, deve essere dichiarato nullo. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
29/03/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]