Tribunale di Udine, Art. 66. - Azione revocatoria ordinaria.

Tribunale di Udine – Riforma in appello della sentenza pronunciata a seguito dell'esperimento di un'azione revocatoria da parte del curatore: diritto del soccombente in primo grado alla restituzione in prededuzione di quanto pagato.

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 22 settembre 2021(data della pronuncia) – Giudice Delegato Gianmarco Calienno.

Fallimento –  Curatore - Azione revocatoria – Esperimento -  Accipiens soccombente  - Restituzione – Accantonamento della somma resa -  Giudizio di secondo grado – Riforma della precedente decisione -  Sentenza non ancora definitiva – Irrilevanza – Pagamento divenuto indebito oggettivo - Restituzione in prededuzione – Riparto da eseguirsi autonomamente dagli altri creditori.

Data di riferimento: 
22/09/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Stato passivo: ammissione del credito in misura maggiore rispetto al petitum, vizio di ultrapetizione e giudicato endofallimentare.

Tribunale di Udine, 23 novembre 2015 – Pres. dott. Venier, rel. dott. Zuliani.

Stato passivo – Petitum – Ammissione in misura maggiore – Ultrapetizione.

Stato passivo – Petitum – Ammissione – Revocabilità dei pagamenti – Giudicato endofallimentare – Insussistenza.

Stato passivo – Petitum – Ammissione ultra petita – Opposizione – Interesse ad agire del creditore – Sussistenza.

 

Data di riferimento: 
23/11/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Revocabilità della transazione avvenuta davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Tribunale di Udine, 17 febbraio 2012 - dott. Gianfranco Pellizzoni - pres. rel. - dott. Francesco Venier - dott. Paolo Pettoello.

Data di riferimento: 
17/02/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti.

Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall.

Data di riferimento: 
17/10/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]