Tribunale di Verona – Fallimento: piena legittimazione attiva della curatela nella proposizione dell'azione di inefficacia di atti posti in essere dal debitore nel corso del precedente concordato preventivo senza l’autorizzazione del giudice delegato.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 19/08/2026 - 15:10Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 05 marzo 2026 – Giudice Monica Attanasio.
Concordato preventivo - Atti che ai sensi dell’art. 167, secondo comma, L.F. richiedono l’autorizzazione del G.D. – Atti posti in essere in assenza di quella da parte del debitore - Procedura sfociata nel fallimento - Azione di inefficacia – Legittimazione attiva del curatore – Sussistenza – Fondamento.
