consecuzione procedure, Art. 182. - Cessioni

Tribunale di Catania – Concordato liquidatorio omologato: dal momento in cui sia decorso il termine per l'adempimento come previsto di un credito, gli interessi moratori, anche in assenza di risoluzione, riprendono ad essere dovuti.

Tribunale di Catania, Sez. IV civ. - Procedure concorsuali, 25 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. f.f. Alessandro Laurino, Rel. Sebastiano Cassaniti, Giud. Alessandra Bellia.

Concordato liquidatorio – Chiusura – Mancato adempimento di un credito nel termine previsto – Assenza di risoluzione – Ripresa del decorso degli interessi moratori – Misura da riconoscersi.

Data di riferimento: 
25/01/2025
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Trento – Consecuzione tra procedure: il soggetto il cui credito sia stato riconosciuto prededucibile nel corso del concordato preventivo ha diritto che gli venga riconosciuto in sede fallimentare senza che debba insinuarsi al passivo.

Tribunale di Trento, 10 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Renata Fermanelli, Rel. Francesca Bortolotti, Giud. Massimo Morandini.

Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento – Soggetto che ha finanziato il debitore al fine dell'ammissione alla procedura minore – Prededucibilità del suo credito – Diritto al rimborso in sede fallimentare – Assenza di contestazioni – Riconoscimento - Necessità del ricorso all'insinuazione al passivo – Esclusione - Fondamento.

Data di riferimento: 
10/05/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]