consecuzione procedure, Art. 99 - Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tribunale di Milano – Prededucibilità nel successivo fallimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della revocata procedura di concordato preventivo.

Tribunale di Milano 03 aprile 2014 – Pres. Macchi – Est. D'Aquino

Concordato preventivo – Revoca –  Successivo fallimento –  Prededucibilità dei crediti estranei al concordato - Necessità di un ulteriore accertamento.

Concordato preventivo –  Successivo fallimento  - Crediti sorti “in occasione” della precedente procedura –  Criterio non sufficiente ai fini della prededucibilità – Riferibilità agli organi della procedura o funzionalità alle esigenze della stessa – Requisiti integrativi necessari – Criterio della rispondenza di scopo.

Data di riferimento: 
03/04/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]